1. È fatto divieto di praticare il salto con l'elastico e ogni altra attività similare ovvero di promuoverne o agevolarne lo svolgimento a qualsiasi titolo, sia in luoghi privati sia in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
2. È altresì fatto divieto di assistere all'esercizio della attività di cui al comma 1, in veste di spettatore.
1. La violazione del divieto di cui all'articolo 1, comma 1, è punita con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 20.000 euro.
2. La violazione del divieto di cui all'articolo 1, comma 2, è punita con la multa fino a 5.000 euro.